Iscrizione o mantenimento iscrizione nelle liste ministeriali per l’esportazione di alimenti di origine animale
Tipologia documentale:Modulistica
Tipologia documentale:Modulistica
Premessa
Tutti gli stabilimenti che operano nel settore degli alimenti e che intendono essere autorizzati ad esportare verso paesi terzi, per i quali è previsto l’iscrizione presso il Ministero della Salute, dovranno presentare istanza a cura dal responsabile legale dello stabilimento, separatamente per ciascun paese terzo verso il quale si intende esportare.
La domanda deve essere presentata in conformità alle procedure specifiche previste per il Paese di destinazione e corredata dalla documentazione richiesta dallo stesso. Il SIAOA della ASP dovrà accertare il rispetto dei requisiti richiesti dalla procedura e dovrà rilasciare le attestazioni di competenza con riferimento alla corretta applicazione delle procedure di sanificazione e HACCP.
Istanza
Il commercio di alimenti di origine animale al di fuori del mercato italiano è regolamentato in modo differente a seconda del Paese di destinazione:
Paesi terzi (Esportazioni)
I singoli Stati stabiliscono distintamente i requisiti e le procedure per l’esportazione, in base alle esigenze di tutela sanitaria nei riguardi delle malattie animali e della sicurezza dei prodotti. In alcuni casi i requisiti richiesti derivano da accordi bilaterali tra l’Italia o l’Unione europea ed il Paese di destinazione delle esportazioni.
Tutti gli stabilimenti che esportano prodotti verso Paesi terzi devono comunque rispettare i requisiti previsti per il commercio nella Unione Europea e, quindi, essere in possesso del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.
Procedura Istanza
Gestione delle nuove domande di inserimento di uno stabilimento in liste export
Le imprese interessate devono presentare al servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, la richiesta di iscrizione per ogni stabilimento, utilizzando il modello (allegato 1) predisposto dal Ministero della Salute -
La documentazione deve essere compilata in formato elettronico, gli allegati devono essere datati e firmati, e deve riportare il numero di riconoscimento. Per l’inserimento nella lista export è previsto il pagamento della tariffa di € 1.500 da versare attraverso la procedura PagoPA utilizzando il seguente link:
https://polpor.salute.gov.it/pol-ui-public/#/home
indicando nella casella causale esclusivamente le seguenti informazioni: (numero di riconoscimento dello stabilimento seguito da -2026) es.: (UE IT NNN-2026).
Ricertificazione annuale per mantenimento stabilimento in liste export
Tutti gli stabilimenti che risultano iscritti in almeno uno degli elenchi del Ministero della Salute, o direttamente gestiti da Paesi Terzi (es. Cina; Filippine; Brasile; etc.), sono sottoposti al controllo, da parte dell’AC (ASP), per la verifica della conformità ai requisiti GMP/SSOP/HACCP/Piani di Campionamento.
La ricertificazione è comunque subordinata al versamento entro il 30 giugno di ogni anno, da parte del responsabile dello stabilimento, della pertinente tariffa annuale (100,00 €) di cui all’ All.1, sez.5, lettera c) del D.lgs. 02 febbraio 2021, n.32.
Per il pagamento della suddetta tariffa è prevista come unica modalità l’utilizzo della piattaforma informatica PagoPA attraverso il link
https://polpor.salute.gov.it/pol-ui-public/#/home
indicando nella casella ''causale'' esclusivamente le seguenti informazioni: (numero di riconoscimento dello stabilimento seguito da -2026) es.: (UE IT NNN-2026). Pertanto non è possibile effettuare pagamenti cumulativi riferiti a più siti produttivi.
Tenuto conto che il Ministero della Salute ha la possibilità di scaricare i report dalla piattaforma PagoPa, gli utenti non sono più tenuti al caricamento della ricevuta del pagamento sulla piattaforma SINVSA.
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