Rinnovare, conseguire o revisionare la patente in Commissione Medica Locale
Procedura per il rinnovo, la revisione o il conseguimento della patente di guida.
Procedura per il rinnovo, la revisione o il conseguimento della patente di guida.
La Commissione Medica Locale, istituita presso l’ufficio A.S.P. territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia Medico-Legale, è incaricata dell’accertamento dei requisiti fisici e psichici d’idoneità alla guida nei seguenti casi (D.L.vo 285/92, art. 119, c. 4):
Quando l’accertamento è rivolto nei confronti di mutilati e minorati fisici;
Quando l’accertamento è rivolto nei confronti di ultra sessantacinquenni abilitati a guidare particolari tipi di veicoli (in genere possessori di patente di categoria C, D e sottocategorie, con o senza estensione E);
Quando l’accertamento è richiesto dal Prefetto, di norma per una revisione della patente, richiesta in seguito a sospensione della patente ai sensi del D.L.vo 285/92, artt. 186, 186 bis, 187 o del D.P.R. 309/90, art. 75;
Quando tale accertamento è espressamente richiesto dalla Motorizzazione, di norma per i rinnovi della patente successivi alla revisione disposta dal Prefetto, per un conseguimento successivo a revoca, ma anche sulla base dei dati sanitari in possesso della Motorizzazione (per esempio, in seguito a gravi incidenti).
Quando l’accertamento ordinario previsto dal D.L.vo 285/92, art. 119, comma 1, tenendo conto delle patologie invalidanti alla guida, abbia fatto sorgere dubbi circa l’idoneità;
Quando l’accertamento è rivolto nei confronti di diabetici, in possesso di patente di categoria C, D e sottocategorie, con o senza estensione E.
Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2 C.d.S., chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
A tale Commissione saranno indirizzati inoltre i ricorsi avversi il giudizio monocratico per assenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida.
La CML provvede altresì al rilascio del Certificato Medico per:
• Conferma di validità di Patenti Nautiche per soggetti affetti da patologie invalidanti di cui al DPR 09/1/1997 n. 431;
• Conferma di validità di Patenti A, B, C, D, E per soggetti affetti da patologie invalidanti di cui all’art. 220 del DPR 495/92;
• Conferma di validità di Patenti categorie BE, C, CE per veicoli con massa superiore a 20 tonnellate, per soggetti che abbiano superato il 65° anno di età;
• Conferma di validità di Patenti categorie D o del CAP per i soggetti che abbiano superato il 60° anno di età (sarà rilasciato certificato di abilitazione professionale).
L’utente sottoposto a visita da parte della Commissione Medica Locale il giorno di seduta prefissato, otterrà il certificato medico per conseguimento – rinnovo o revisione richiesto.
Certificazioni rilasciabili dalla Commissione Medica Locale per procedura di:
CONSEGUIMENTO
CONFERMA DI VALIDITA’
REVISIONE
Giorni e orari di ricevimento dell’utenza: • Lunedì (solo Agenzie ed Autoscuole) dalle ore 08,30 alle ore 11,00; • Mercoledì e Venerdì (utenza privata) dalle ore 08,30 alle ore 11,00 – ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO;
PARLIAMO DI